Pubblicato sulla G.U. 101 del 30/04/08 è entrato in vigore il D.Lgs 81 del 09 aprile 2008.
Il Decreto stabilisce le disposizioni per il pronto soccorso nei luoghi di lavoro e per quanto riguarda la dotazione dei materiali di primo soccorso in azienda, con l’art. 45 viene riconfermata la validità del D.M. 388 del 15 luglio 2003.
Art.45 - Pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e successive modificazioni.
Classificazione delle aziende
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio in tre gruppi:
A I) Aziende o unità produttive con attività industriale... centrali termoelettriche... aziende estrattive ecc.
II) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori... riconducibili ai gruppi tariffari INAIL.
IIl) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori... del comparto dell’agricoltura.
B Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
C Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Organizzazione di pronto soccorso
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B il datore di lavoro deve garantire la Cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, che fa parte del presente Decreto, della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C il datore di lavoro deve garantire il Pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, che fa parte del presente Decreto, della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2.