Normative Europee in vigore.
II decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 ha ribadito ove ve ne fosse bisogno, quanto definivano il decreto 475
del 1992 e la legge 626 in fatto di sicurezza e protezione dei lavoratori. Il fatto basilare di tutto è LA MANCANZA
di cultura della sicurezza che in Italia è carente.
Questo nostro incontro ha lo scopo di dare informazioni affinchè non si commetta l’errore di spacciarne di
sbagliate. Non dimentichiamo che alla base di ogni decisione di scelta di DPI c’è la VALUTAZIONE DEL RISCHIO.
Nella valutazione del rischio devono essere presenti tutti gli elementi di rischio connessi al lavoro da effettuare.
Pertanto stabilire genericamente quale DPI utilizzare è sbagliato. Avere cognizione di quanti e quali DPI esistono
per proteggersi da cadute è essenziale per stabilire in seguito quali utilizzare.
SIGNIFICATO DI DPI: DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
DOVE SI UTILIZZANO: IN TUTTI I LAVORI IN ALTEZZA SENZA ESPRIMERE QUALE.
QUANDO SI DEVONO UTILIZZARE: SEMPRE QUANDO SI LAVORA IN POSIZIONE SOPRAELEVATA PER EVITARE IL PERICOLO DI CADUTE O PER RIDURRE GLI EFFETTI DELLA CADUTA SUL CORPO DELL’UTILIZZATORE.
I DPI DEL SETTORE ANTICADUTA SI POSSONO RAGGRUPPARE IN:
1) dispositivi di posizionamento;
2) dispositivi anticaduta;
3) dispositivi di ancoraggio;
4) dispositivi di evacuazione;
5) dispositivi di recupero.
NORMATIVE EUROPEE IN VIGORE
EN 353-1 Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida
EN 353-2 Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile.
EN 354 Cordini (fissi o regolabili, lunghezza massima: 2 mt)
EN 355 Assorbitori di energia
EN 358 Sistemi di posizionamenti sul lavoro
EN 360 Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
EN 361 Imbracature per il corpo
EN 362 Connettori
EN 795(b) Dispositivi di ancoraggio - classe B
EN 363 Sistemi di arresto caduta
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